L’incremento della pensione per gli Invalidi civili totali

di Isabella Tammaro (Responsabile Provinciale Confunisco)

Scatta dal primo agosto l’aumento dell’assegno per gli inabili al lavoro che passa da 286,81 euro a 516 euro mensili. A stabilirlo è  la Corte Costituzionale con la sentenza n. 152/2020 del 23 giugno scorso.

Come si è  arrivati a questa storica sentenza, cosa cambia  e a chi spetta. A questi interrogativi risponde Isabella Tammaro Responsabile Provinciale Confunisco, la confederazione ed unione dei sindacati autonomi.

Ma come si è arrivati a tale pronuncia?

La sentenza  della Corte Costituzionale n.152/2020, con la quale è stato disposto l’incremento delle pensioni agli invalidi civili totali è il risultato di anni di battaglie giudiziarie da parte della  famiglia di una donna affetta da tetraplegia spastica prenatale, e come tale invalida al 100% .

La donna attualmente ha 47 anni, ed a causa delle  limitate funzioni intellettive e comunicative  che la  caratterizzano sin dalla nascita (è priva dell’uso della parola, vive su una sedia a rotelle), è totalmente dipendente da terzi per il compimento di tutti gli atti della vita quotidiana come lavarsi, alimentarsi, vestirsi, etc .

Il padre, in qualità di tutore, ha agito in giudizio contro l’INPS, lamentando che la pensione di inabilità percepita dalla figlia fosse largamente insufficiente a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari della stessa,  chiedendo, pertanto, la corresponsione di un importo tale da assicurarle un decoroso mantenimento.

La Corte Costituzionale ha appurato che  il trattamento pensionistico riconosciuto ad un soggetto totalmente inabile non è sufficiente a garantire e soddisfare i più elementari bisogni di vita, e che  l’importo erogato pari a soli € 286,81 non risponde al precetto costituzionale, ovvero a quanto disposto dall’art. 38 della Costituzione secondo il quale “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale” né rispetta il principio di eguaglianza previsto dall’art. 3 della Carta Costituzionale se si considera il trattamento di minor favore riservato agli invalidi civili totali rispetto a quanto predisposto dal legislatore in favore di soggetti che versano in situazioni analoghe di bisogno economico, es. soggetti a cui è riconosciuto l’assegno sociale.

Infine, la Consulta ha modificato il limite di età, anticipando il diritto alla pensione al compimento del diciottesimo anno, senza più attendere i sessanta, atteso che le minorazioni psico-fisiche non dipendono dall’invecchiamento, ma derivano da una condizione patologica intrinseca, rendendo illogico il requisito anagrafico stabilito dalla legge. Tuttavia si è astenuta dal determinare il nuovo importo riservando tale compito al legislatore.

In effetti l’Esecutivo nella bozza del Decreto Agosto, ha inserito un emendamento contente i principi della succitata sentenza, infatti  si legge “avranno diritto alla maggiorazione sociale della pensione gli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordomuti, a partire dai 18 anni invece che dai 60 anni.” “L’assegno per gli inabili al lavoro passa da 286,81 euro a 516 euro mensili.”

Tuttavia l’incremento cd. pieno è previsto solo per coloro che percepiscono reddito/pensione pari a zero, in quanto la presenza di qualsiasi altra fonte di reddito es. pensione di reversibilità o reddito da lavoro part-time, etc. fa diminuire  l’importo.

In sintesi a chi spetta?

Data la confusione generata dal diffondersi della notizia si precisa che l’incremento spetta solo agli invalidi civili totali, ossia con  percentuale pari al 100%, che, come tale  non sono in grado di svolgere un’attività lavorativa e procurarsi le risorse economiche necessarie  per poter vivere.

Inoltre l’incremento cd. pieno è previsto solo per coloro che percepiscono reddito/pensione pari a zero, in quanto la presenza di qualsiasi altra fonte di reddito es. pensione di reversibilità o reddito da lavoro part-time, etc. fa diminuire  l’importo.

Bisogna presentare una domanda o l’aumento avverrà in automatico?

Al momento non va presentata alcuna domanda, bisogna attendere indicazioni dell’INPS circa le modalità per l’attivazione.

In Conclusione?

La pronuncia della Consulta rappresenta  una piccola vittoria, non solo per la famiglia della donna che ha agito in giudizio, ma per tutte quelle famiglie che quotidianamente si ritrovano a dover fare i conti con le problematiche connesse alla disabilità.

Nel nostro sistema è radicata la convinzione secondo cui avere un soggetto  disabile  in casa rappresenta una disgrazia familiare, un problema prettamente a carico della  stessa.

Lo Stato interviene  solo in via sussidiaria. Le istituzioni spesso dimenticano che i costi  dell’assistenza continua, di cui un invalido civile totale necessita, ricadono inevitabilmente  sul budget del  nucleo familiare, trattandosi di persone prive  di una propria indipendenza economica.

Lo Stato ha non solo il dovere di intervenire, come è accaduto nel caso di specie, ma anche di fare di più, ovvero di ampliare l’alveo delle garanzie da riconoscere ai soggetti con disabilità grave, per garantire loro quella tanto decantata esistenza dignitosa.

Isabella Tammaro, Responsabile Provinciale Confunisco

(da Fuori dalla Rete, Agosto 2020, anno XIV, n. 4)


AGGIORNAMENTO …

La circolare Inps 107 del 23 settembre  fornisce dettagli e chiarimenti su chi percepirà l’aumento, da quando, l’importo corrisposto e le modalità di pagamento.

Un aumento disposto per effetto del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020), in applicazione della recente sentenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto non sufficienti a soddisfare i bisogni primari 285 euro previsti finora ai soggetti invalidi.

 A partire dal 20 Luglio 2020 la maggiorazione avviene d’ufficio, per invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità in modo da garantire loro un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.

Sul punto, intanto, è stata registrata un’ulteriore novità apportata dal Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), che all’art. 15 è intervenuta nel corpus normativo dell’art. 38 della L. n. 448/2001, specificando che i benefici incrementativi delle pensioni in favore di soggetti disagiati scatterà a partire dai 18 anni e non più dai 60 anni, come previsto finora.

           Nella circolare viene specificato che per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti di         reddito, riferiti al 2020:

  • il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro,
  • il beneficiario coniugato deve possedere:
  • redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
  • redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale.

Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

Non concorrono il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Isabella Tammaro, Responsabile Provinciale Confunisco

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