Al SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

Al SEGRETARIO COMUNALE DEL COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

Al RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
DELL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

AL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

A TUTTI GLI ENTI ED ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

Oggetto: PUC – Segnalazioni/interrogazioni/osservazioni del gruppo consiliare di minoranza

Egr. Sig. Sindaco, Preg.mi sigg. consiglieri comunali di maggioranza del Comune di Bagnoli Irpino, il gruppo consiliare di minoranza “BAGNOLI FENIX” pone al Sindaco, al Consiglio Comunale ed agli Uffici ed Autorità competenti le seguenti segnalazioni/interrogazioni/osservazioni in merito all’adozione del P.U.C.,

PREMESSO CHE

  • l’Amministrazione Comunale, in data 15/01/2026, ha pubblicato uno scritto che riporta quanto segue: “(…) Un traguardo storico, espressione di lungimiranza, impegno e profonda attenzione al futuro della comunità. (…) Non si tratta solo di un atto tecnico, ma di una scelta di visione che incide sulla qualità della vita dei cittadini, sulla tutela dell’ambiente e sulle opportunità di crescita economica e sociale della comunità. In questo percorso, il ruolo dell’Amministrazione è stato centrale: ha saputo assumersi la responsabilità di guidare un processo complesso, ascoltando il territorio e traducendo le esigenze presenti e future in regole chiare e coerenti. (…)”;
  • con estremo rammarico, si osserva, come l’analisi preliminare degli elaborati richiamati nella Delibera di Giunta per l’adozione del P.U.C. evidenzia la persistenza delle medesime criticità già ampiamente segnalate nei diversi incontri pubblici (e non) intercorsi. Si ribadisce, peraltro, che, in plurime occasioni, è stata avanzata dal presente gruppo consiliare la proposta di istituire una Commissione “speciale” dedicata al P.U.C. (proposta allegata alla delibera di consiglio comunale del 24.05.2023), finalizzata a garantire un esame congiunto e approfondito dello strumento urbanistico, istanza che non ha trovato accoglimento:
  • infine, è da rilevare, che soltanto a distanza di circa un anno dalla summenzionata richiesta si è tenuto un incontro pubblico promosso dall’Amministrazione Comunale (giorno 24 aprile 2024 alle ore 17,00) presso la sala consiliare. Tuttavia, in ragione della pregressa e persistente inerzia, si è reputato di dover procedere a reiterare comunicazioni di emendamento al redigendo PUC ed alla pubblicazione di specifiche note tecniche (cfr. all.1 – art. pubblicato su PT39 e trasmesso a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo bagnolillpp@gmail.com in data 29/04/2024).

Seguono, dunque, segnalazioni/interrogazioni/osservazioni ed ulteriori proposte.

  1. In merito alla delibera della Giunta Comunale n. 132 del 29/12/2025, avente ad oggetto “Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale. Presa d’atto e proposta al Consiglio Comunale” ed alla contestuale pubblicazione di due tavole “T2.1_Componente urbanistica RUEC_Bagnoli_5000_06.2023 e T2_Componente urbanistica del RUEC_12000_06.2023”, pur essendo risaputo che, nelle successive fasi, è, comunque, possibile apportare modifiche ed integrazioni, si segnala che:
    − I frontespizi del RUEC e di molte TAVOLE riportano la data “giugno 2023”, nonché nominativi di professionisti per i quali, secondo le informazioni acquisite (vedi Determina del Serv LLPP N. 60 Del 10-09-2025), non è mai stata perfezionata la stipula della necessaria convenzione d’incarico. Come si spiega tale circostanza?
    − In palese contrasto con quanto previsto dall’art. n. 7 del RUEC adottato, l’elaborato non tiene conto dei regolamenti, delle abolizioni e degli aggiornamenti formalmente adottati dall’Amministrazione Comunale nel periodo successivo all’approvazione del Piano Regolatore Generale (P.R.G.); Ricorrono, poi, articoli che risultano, altresì, in contrasto o eccessivamente restrittivi rispetto alla normativa Regionale e Statale già vigente in data antecedente al giugno 2023 (cfr. artt. nn. 138, 156 e 340). Dal TITOLO V-NORME TRANSITORIE del R., art. 412, si evince, infatti, che: “Le norme nazionali e regionali richiamate nel seguente Ruec si intendono automaticamente aggiornate in conformità delle normative eventualmente sopraggiunte, in caso di modifiche e/o integrazioni e devono intendersi immediatamente vigenti a far data dalla loro applicazione sugli organi ufficiali.”. Dalla delibera di giunta si riscontra, invece, che: “(…) apportare successive modifiche ed integrazioni puntuali al Ruec che l’Ac (Amministrazione Comunale) riterrà opportune, a seguito della fase di controdeduzioni alle osservazioni al Puc e del recepimento dei pareri al Puc da parte degli Enti competenti, ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4, del Regolamento 5/2011;
    – 5) di PROPORRE al Consiglio Comunale l’approvazione del Ruec, eventualmente modificato, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 5/2011;”.
  2. In merito ai contenuti del R.U.E.C., si ravvisa la presenza di riferimenti espliciti ad una Legge Regionale abrogata sin dal 2013, così come richiami a procedure amministrative e tecniche che hanno subito sostanziali modifiche nel corso dell’ultimo quinquennio, ebbene:
    − tenuto conto del considerevole (cospicuo) lasso di tempo intercorso dalla stesura originaria dell’atto, non sarebbe stato opportuno procedere al necessario aggiornamento normativo dei documenti prima della loro pubblicazione ufficiale, al fine di garantire alla cittadinanza uno strumento urbanistico attuale e coerente con il quadro legislativo vigente?
    − Presupponendo che, al fine di non dotare la comunità di uno strumento urbanistico già superato, sia indispensabile procedere al suo integrale aggiornamento prima della discussione in Consiglio Comunale, non è opportuno che l’Amministrazione chiarisca quale organo o professionista debba occuparsi della revisione e quali siano i relativi costi?
    − Attesa la presenza di restrizioni maggiormente gravose rispetto all’attuale P.R.G., con particolare riferimento alla disciplina dei sottotetti ed all’impiego dei materiali etc., l’Amministrazione Comunale ha effettivamente intenzione di imporre tali limitazioni?
    − Si chiede, inoltre, se siano state considerate le linee programmatiche di cui alla D.G.C. n. 160/2018, sinteticamente richiamate a pagina 129 della Relazione Generale, o se il PUC adottato risulti essere in contrasto con tale delibera di indirizzo (mai revocata);
    − nonostante le criticità già sollevate durante i precedenti incontri (citati nella D.G. n. 136/2025) e la trasmissione di specifiche note tecniche a mezzo mail in data 29/04/2024, persiste il mancato inserimento nelle tavole del RUEC di diverse imprese locali titolari di partita IVA; si interroga l’Ente sulle ragioni per cui, in alcuni casi, tale problematica non sia stata ancora risolta. Tale comportamento, sia dell’Amministrazione Comunale che dei Tecnici deputati alla redazione del Piano Urbanistico Comunale, pare palesemente scorretto e denota una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini, dei tecnici e dei consiglieri comunali:
    che senso ha convocare una pubblica assemblea: “si avvisano tutti i professionisti operanti sul territorio che per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 17,00, presso l’ufficio tecnico comunale, è convocato un incontro tecnico per confrontarsi, prima dell’adozione, sulle previsioni della pianificazione operativa del redigendo PUC.” e poi in primis non tener conto di tutte le osservazioni fatte e, cosa più grave, adottare un PUC con dei regolamenti e delle TAVOLE che risalgono al 2023 (e quindi prima dell’assemblea del 24.04.2024). Si precisa puntualmente che i seguenti allegati al PUC risalgono al 2023 o prima ancora:
    • A_ Analisi Territoriale (agosto 2020)
    • B_Analisi Geomorfologica (agosto 2020)
    • C_Analisi Agronomica (agosto 2020)
    • D_Analisi Urbanistica (agosto 2020)
    • E_Analisi della mobilità (agosto 2020)
    • F_Pianificazione Strutturale (giugno 2023)
    • I_Verifiche di Coerenza (giugno 2023)
    • R_Relazione Generale (giugno 2023)
    • S_Valutazione Ambientale Strategica (giugno 2023)
    • T_Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (giugno 2023)
    – Inoltre si chiede di voler spiegare come mai le TAVOLE della Pianificazione Operativa (allegato O) sono datate luglio 2025 e le TAVOLE della Pianificazione Strutturale (allegato E) sono datate giugno 2023. La pianificazione strutturale non dovrebbe essere successiva a quella operativa?
  3. Quanto alla delibera della Giunta Comunale n. 136 del 29.12.2025, avente ad oggetto: “Adozione, ai sensi della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 e s.m.i., del Piano Urbanistico Comunale, il relativo Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e la Valutazione di Incidenza e gli studi di settore e i loro allegati, ed il Piano di Zonizzazione Acustica di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.”, in via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare quanto in prosieguo.
    − La delibera è stata pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune in data 12/01/2026;
    − È stato pubblicato l’avviso di adozione sul BURC n. 6 in data 02/02/2026;
    − Il 04/02/2026 è stato pubblicato l’avviso sul sito del Comune;
    − Dall’avviso che precede si riscontra che: “(…) Il P.U.C. adottato, comprensivo degli elaborati previsti dalla normativa vigente, del procedimento della V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) con Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica, ai sensi dell’art 15, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, integrata della V.I. (Valutazione d’incidenza) ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 (N.B. IL REGOLAMENTO 1/2010 E’ STATO ABROGATO NEL 2020), è consultabile al seguente link:
    https://www.dropbox.com/scl/fo/d6q0ngyqmq62hefffm1yw/AB0ZQSP8Zdp6l6r4nUep9 es?rlkey=lv3l7pgrv8h6abofhqqzh664i&st=jzlloqo7&dl=0 nonché sul sito web dell’Autorità Procedente/ Competente all’indirizzo: https://www.comune.bagnoliirpino.av.it/ nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, all’albo pretorio on line, ed è depositato, per la libera visione presso il Settore Tecnico del Comune di bagnoli Irpino. Ai sensi dell’art. 3, c. 7, del Regolamento n. 5/2011 il P.U.C. approvato è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC.”.
    − Tuttavia, fino alla data odierna, contrariamente a quanto sancito dell’art. 3, c. 2, del Regolamento n. 5/2011 “(…) 2. Il piano è pubblicato contestualmente nel bollettino ufficiale della regione Campania (BURC) e sul sito web dell’amministrazione procedente ed è depositato presso l’ufficio competente e la segreteria dell’amministrazione procedente ed è pubblicato all’albo dell’ente.”, il P.U.C. adottato non risulta consultabile dal link ipertestuale inserito nell’avviso, non risulta presente alcun files o link nella sezione “Amministrazione Trasparente” presente sul sito web istituzionale del comune e pare che non sia presente (cartaceamente) negli uffici competenti e/o segreteria. Come mai?
    − Alla pagina n. 4 della medesima Delibera, si legge, inoltre, che: “(…) – il Preliminare di Piano approvato è stato reso disponibili in permanente consultazione della cittadinanza sul sito web www.pucbagnoliirpino.it”. Come mai il sito non è raggiungibile per la consultazione?
    − Alla pagina n. 3 della Delibera in parola si legge: “(,,,) secondo il suddetto Manuale operativo «l’Autorità competente comunale, in sede di incontro con l’ufficio di piano del Comune e sulla base del Rp, definisce i Soggetti competenti in materia ambientale (Sca) tenendo conto delle indicazioni di cui al Regolamento Vas»”. Sennonché, alla minoranza Consiliare risulta che l’ufficio di piano del Comune è stato soppresso nell’anno 2017, con remunerazione del 50% del compenso pattuito e successivi contenziosi. Dunque,
    chi sono i nuovi componenti? Esiste tale Ufficio?
    − Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) aggiornate a luglio 2025 ed agli elaborati grafici pubblicati, ai quali si aggiungono alcune repliche di rilievi già formulati, si osserva che, dall’analisi del P.U.C. adottato, non sembra riscontrarsi — analogamente a quanto già rilevato per il R.U.E.C. — quel “traguardo storico, espressione di lungimiranza, impegno e profonda attenzione al futuro della comunità”
    enfaticamente celebrato nell’articolo pubblicato dall’Amministrazione Comunale, sicché:
  • ➢ si rinnova che non risultano adeguatamente analizzate tutte le pianificazioni riportate nella D.G.C. n. 160/2018, riassunte anche alla pagina n. 129 della relazione generale;
  • ➢ considerate le discrasie che riscontrabili sulle cartografie quanto a vincoli, carte dei rischi, uso del suolo ecc., per evitare future controversie, sarebbe opportuno inserire nelle disposizioni generali delle NTA che, a quelle del PUC, prevalgono le cartografie pubblicate dagli enti sovraccomunali nel BURC;
  • ➢ sembra opportuno che l’Amministrazione chiarisca se intende imporre vincoli più restrittivi rispetto alle normative Nazionale e Regionale e reputa opportuno modificare gli artt. 23, 24 e 25;
  • ➢ l’art. n. 27 fa riferimento alla modulistica del 2017 quella aggiornata è stata pubblicata in data 16/06/2025?
  • ➢ nell’art. 31 “Disciplina dei parcheggi” non si riscontrano richiami alle L.R.;
  • ➢ si segnala che in vari articoli si fa espresso riferimento a pietra e blocchi di tufo (cfr. artt. nn. 47 e 68 );
  • ➢ si segnala, inoltre, anche che si consente solamente l’uso di coperture in materiale di laterizio e che sarebbe preferibile, come per gli infissi ed in ragione delle nuove tecnologie, di inserire materiali “tipo” (cfr. artt. nn. 47, 68);
  • ➢ si evidenzia che, nelle zone agricole, sono quasi scomparsi i cornicioni “romanella” e che è inopportuno, per le nostre aree montane, limitare le sporgenze a 50 cm., imporre dimensioni delle finestre, vietare superfici a sbalzo, imporre l’utilizzo di pietre di tufo (cfr. art. n. 68); ➢ non è dato comprendere per quale motivo siano stati ridimensionati sensibilmente gli indici delle zone “E1 – E2 – E3”, sia rispetto alla L.R. n. 14/82 che al PtcP “Slp” (cfr. artt. nn. 72, 73 e 74);
  • ➢ come già rappresentato, la perimetrazione della “Zto E3” sulla Tavola O3 ecc., ovvero il perimetro del centro abitato di Bagnoli a valle della perimetrazione del Parco, non risulta redatta secondo i criteri dettati dalla L.R. n. 14/82 e né dal PtcP. A nostro modesto parere, è interamente da riportare nella sottozona “Zto E1” a prescindere dal contenuto della Carta dell’uso agricolo del suolo che non contiene riferimenti alle sottozone “E1 – E2 – E3”. Inoltre, non rivedere e modificare detta perimetrazione comporta ulteriori vincoli alle aziende agricole presenti ed alle numerose famiglie che abitano l’area in parola, senza immaginare gli ulteriori disagi e problemi che potrebbero arrecarsi anche alle casse Comunali a seguito del divieto dell’attività venatoria, tenuto conto del risaputo sovrappopolamento già non sostenibile dei cinghiali;
  • ➢ sia nel RUEC che nelle N.T.A. si riscontrano restrizioni sia per quanto concerne le altezze delle autorimesse che per l’installazione di pannelli fotovoltaici. Nella normativa nazionale e Regionale non sono più riscontrabili: è intenzione dell’Amministrazione Comunale imporre tali limitazioni?
  • ➢ non risulta che a Bagnoli ci sia un solo impianto di captazione (MANCANO QUELLI DEL: MULINIELLI, FONTANAROSA E ACQUALEGGIA), né che quello identificato si chiami Tirone (cfr. art. n. 79bis);
  • ➢ si ravvisano sostanziali differenze tra le tavole della pianificazione operativa equella strutturale, in queste ultime si riscontrano le problematiche già segnalate per le zone agricole e, salvo sviste, sembra che manchino riferimenti alla zonizzazione e richiami sia nel RUEC che nel NTA.
  • ➢ Inoltre qui si intendono integralmente richiamate e confermate, salvo quanto meglio precisato nella presente comunicazione, le osservazioni prodotte dopo l’avviso pubblico del 24.04.2024 e invia via mail il 29.04.2024;
  • ➢ Salvo ulteriori sviste, nel PUC adottato non si riscontrano riferimenti al Piano diRecupero.
  • ➢ Da ultimo si chiede di conoscere chi sia il progettista del PUC e quando sia stata stipulata la eventuale convenzione (di cui se ne chiede formale copia).

E’ NORMALE CHE, DOPO AVER ATTESO TANTO E SPESO INGENTI RISORSE ECONOMICHE, SIAMO DI FRONTE AD UN PIANO URBANISTICO CHE RISULTA ESSERE UNA ACCOZZAGLIA DI ALLEGATI E REGOLAMENTI CHE SI CONTRADDICONO L’UNO CON L’ALTRO E SOPRATTUTTO NON SERVONO
MINIMAMENTE AL RILANCIO DEL NOSTRO PAESE (CHE COME SPESSO SI DICE DOVREBBE ESSERE TURISTICO: “individuare aree per realizzare ricoveri e caseifici ad alta quota per mucche e pecore… Cfr. D.G.C. n. 160/2018 ” NON SIGNIFICA PERIMETRARE LE AREE “D4 attività di promozione e valorizzazione agro-pastorale” TUTTA NELLA PIANURA E SU TERRENI GRAVATI DA LIVELLI)?

Vi chiediamo, vista l’importanza dell’argomento e la stretta tempistica, che sia data risposta scritta nel più breve lasso di tempo possibile.

Cordiali saluti

Gruppo di minoranza “Bagnoli Fenix”

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