Futuro Nazionale ha pubblicato una prima versione del suo programma per l’Italia del 2027-2037. Dieci anni di orizzonte, decine di capitoli, oltre cento misure elencate una dopo l’altra con la sicurezza tipica di chi sa già come andrà a finire. Fiscalità, remigrazione (il termine usato dal partito per indicare le sue politiche su immigrazione, rimpatri e cittadinanza), lavoro, politica estera: il programma copre buona parte dell’azione di governo, con l’ambizione di non limitarsi a promettere ma di ridisegnare l’architettura istituzionale del Paese.

Lo scopo è un altro, ed è più semplice di quanto sembri: prendere quel documento e sottoporlo a una sola verifica. Il giorno dopo il voto, si può fare?

Prima ancora di entrare nel merito, vale la pena notare un fatto che lo stesso partito ammette, sul proprio sito ufficiale: il testo non è definitivo. Futuro Nazionale scrive che il documento “non ha la pretesa di affrontare ogni singolo tema” e che sarà “periodicamente aggiornato”. In altre parole, quello che viene presentato come un programma politico è, per ammissione dei suoi stessi autori, un cantiere aperto. Non è un dettaglio da poco: nelle sue pagine si parla di modificare la Costituzione, uscire dai Trattati europei o ridisegnare la cittadinanza, materie che richiedono percorsi diversi tra loro. La revisione della Costituzione segue un percorso più complesso, con passaggi e maggioranze differenti da quelli previsti per una legge ordinaria; l’uscita dai Trattati segue una strada ancora diversa; la cittadinanza si può cambiare con una legge ordinaria.

Vale la pena notare anche cosa manca. Vannacci ha presentato il testo come “la prima parte” della Base Ideologica e Programmatica, con altre due parti annunciate nelle prossime settimane: coerentemente, restano fuori l’ambiente, che il programma stesso elenca tra i temi da affrontare, e con esso dissesto idrogeologico e biodiversità. Sorprende di più un altro vuoto: mentre l’Italia sta diventando uno dei mercati europei più dinamici per i data center, il programma si ferma a un accenno di “cloud nazionale” e “protezione dei dati strategici”, senza una strategia organica su intelligenza artificiale e data center.

Applicata voce per voce, la verifica produce risultati piuttosto eterogenei. Semplificando, le proposte si possono ricondurre a quattro problemi diversi: quelle che una maggioranza potrebbe approvare da subito con una legge ordinaria, quelle che devono fare i conti con il diritto europeo e internazionale, quelle che richiederebbero di toccare la Costituzione o i Trattati, e quelle per cui il problema vero non è la legge ma i soldi.

Alcune misure sono già, nella sostanza, diritto vigente: la decadenza dalla prestazione per chi rifiuta senza giustificato motivo un’offerta di lavoro congrua, per esempio, è già prevista dalla disciplina della NASpI. Esiste già il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, che agevola chi trasferisce la residenza in Italia dopo un periodo all’estero, e che il legislatore ha rivisto di recente. Altre proposte sono nella piena disponibilità di una futura maggioranza parlamentare, senza bisogno di toccare la Costituzione: portare da dieci a vent’anni il periodo di residenza richiesto per la naturalizzazione e introdurre un requisito linguistico di livello C1 è materia di legge ordinaria. Lo stesso vale per il rifiuto di ius soli (la cittadinanza a chi nasce in Italia) e ius scholae (a chi vi ha frequentato un ciclo di studi), che oggi in Italia non sono previsti come criteri generali di acquisto della cittadinanza. Per non introdurli basta non approvarli.

Altre misure, pur tecnicamente realizzabili con una legge ordinaria, comportano vincoli internazionali che il testo non affronta fino in fondo. Abbassare da 14 a 12 anni l’età minima della responsabilità penale richiederebbe una modifica del codice penale, tecnicamente alla portata di qualunque maggioranza. Ma il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia raccomanda ai Paesi che hanno firmato la Convenzione di fissare quella soglia ad almeno 14 anni, indicandola come standard internazionale di riferimento: un abbassamento a 12 si discosterebbe da quello standard. Allo stesso modo, abrogare leggi come la Mancino si può fare: il Parlamento può abrogare qualunque norma. Ma l’Italia resta vincolata da obblighi internazionali ed europei sul contrasto all’incitamento all’odio razziale, e abrogare senza sostituire non chiude la partita, la sposta in tribunale.

Poi ci sono le misure che entrano in rotta di collisione con l’ordinamento vigente. Una parte delle proposte in materia di welfare si scontra con una giurisprudenza già consolidata sui limiti alla differenziazione tra cittadini e stranieri nell’accesso alle prestazioni sociali e all’edilizia pubblica. La Corte costituzionale, con la sentenza 106/2018, ha dichiarato illegittimo il requisito dei dieci anni di residenza richiesto ai soli cittadini di Paesi terzi per l’accesso alla casa popolare; la Corte di giustizia dell’Unione europea, il 29 luglio 2024, ha giudicato incompatibile con il diritto UE un requisito di residenza analogo, applicato a una misura di assistenza sociale. Sono casi diversi, ma mostrano quanto sia stretto, tra Costituzione e diritto europeo, lo spazio per riservare certi aiuti ai soli cittadini italiani.

Selezionare gli ingressi privilegiando i Paesi a maggioranza cristiana, poi, solleverebbe rilevanti problemi di compatibilità con i principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti dall’articolo 3 della Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. E l’allontanamento automatico dei cittadini europei che delinquono non trova base nel diritto dell’Unione: l’articolo 27 della direttiva 2004/38/CE impone una valutazione caso per caso, basata sul comportamento personale, e un precedente penale, da solo, non basta a giustificare l’espulsione. L’automatismo, semplicemente, non è previsto.

Sull’euro il punto è diverso, ed è quello più frainteso. Il programma scritto non propone l’uscita dalla moneta unica: propone di valutare l’introduzione di una “moneta fiscale”, un credito fiscale utilizzabile per compensare in futuro determinati debiti verso lo Stato. Il programma precisa che non si tratterebbe di una moneta alternativa all’euro. È lo stesso Vannacci, in una dichiarazione del 13 luglio 2026, ad aver confermato che l’uscita dall’euro non fa parte dell’attuale programma di Futuro Nazionale, restando per lui un’ipotesi da valutare in futuro, in presenza di una maggioranza favorevole: uno scarto tra il testo scritto e l’orizzonte politico dichiarato dal suo stesso leader. Nel merito, i Trattati non prevedono una procedura specifica per uscire dall’euro restando nell’Unione europea. L’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea disciplina invece la procedura per l’uscita di uno Stato membro dall’Unione nel suo complesso. Non è dunque che l’operazione sia semplicemente vietata: è che i Trattati non prevedono una porta d’uscita parziale.

Tra le misure esaminate, una delle poche cifre indicate nel testo riguarda i detenuti stranieri: costerebbero oggi allo Stato italiano circa un miliardo di euro l’anno, argomento usato per giustificare il rimpatrio. Non è però indicato quanto costerebbe realizzare quel rimpatrio, né da dove arriverebbero le risorse per farlo, così come non c’è una stima complessiva per gli sgravi fiscali generalizzati destinati ai lavori più faticosi.

C’è infine un livello del discorso che merita di essere reso esplicito, perché è la vera domanda che sta dietro l’etichetta “non si può fare”. In un senso puramente teorico, quasi tutto si può fare, un po’ come uscire di casa scavalcando il muro invece di aprire il cancello: si può provare a uscire dall’euro senza passare dall’articolo 50, si può tentare di riscrivere unilateralmente il rapporto con l’Unione europea. Ma quell'”in teoria” ha un prezzo preciso, e la filosofia del diritto lo aveva già messo a fuoco secoli fa: il giusnaturalista inglese John Locke, nel Secondo Trattato sul Governo del 1689, ammetteva che quando nessuna autorità terrena può più fare giustizia resta un margine estremo, quello che chiamava “appello al cielo”, cioè agire e lasciare che siano i fatti, non un giudice, a stabilire chi aveva ragione. È un’analogia estrema, ma utile: riportata al linguaggio costituzionale di oggi, è il punto in cui si esce dal campo della legalità per entrare in quello degli atti di forza, un appello fuori dal tribunale, mai una sua sentenza.

La politica può promettere una rottura di questo tipo. Trasformarla in realtà richiederebbe però una rottura istituzionale che la Costituzione, semplicemente, non prevede come procedura politica ordinaria.

Un programma non si giudica da quanto piace. Si giudica da quanto, il giorno dopo il voto, si può davvero fare. Una parte si può fare da subito, con una legge ordinaria e una maggioranza in Parlamento. Un’altra richiede di intervenire sulla Costituzione, modificare i Trattati europei o arrivare all’uscita dall’Unione. Sono vincoli che nessuna maggioranza elettorale, da sola, può rimuovere per via ordinaria. E su quella parte, nel programma, non c’è scritto come.

Resta una domanda che vale la pena farsi, a prescindere da cosa si pensi delle proposte in sé: quante di queste misure possono davvero diventare legge, e quante sono destinate a restare sulla carta?

Damiano Santoriello

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